Art. 1.

      1. Ogni persona, capace di intendere e di volere, ha il diritto di essere informata su tutti gli aspetti della propria condizione sanitaria e sui dati dell'evoluzione della patologia da cui è affetto. In particolare, il medico deve, in modo completo e comprensibile, informare il paziente sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla natura dell'intervento medico e chirurgico, sulla sua portata ed estensione, sui rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche, sui risultati conseguibili, sulle possibili conseguenze negative, sulla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e sui rischi di questi ultimi.
      2. È fatto salvo il diritto della persona interessata di rifiutare, esplicitamente ed in qualsiasi momento, del tutto o in parte, le informazioni effettuate ai sensi del comma 1. In tale caso le medesime informazioni devono essere comunicate, nell'ordine, al fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6 o, laddove nominati, all'amministratore di sostegno o al tutore e, in loro mancanza, ai prossimi congiunti. Del rifiuto dell'interessato deve essere fatta menzione nella cartella clinica.
      3. Il medico può agire solo dopo che il consenso è stato prestato, in modo libero, consapevole ed esplicito, dal paziente, salvo che quest'ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 2.
      4. Il consenso deve essere richiesto espressamente, per ogni atto medico, prima dell'inizio del trattamento terapeutico. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche parzialmente, dai soggetti legittimati ai sensi della presente legge.
      5. Il rifiuto di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari, da parte del paziente o delle persone indicate all'articolo 2, deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora

 

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ne derivi un pericolo per la salute o per la vita, e li rende esenti da qualsiasi responsabilità.
      6. In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione di volontà deve essere annotata nella cartella clinica e sottoscritta dal paziente.